PRESTAZIONI E SUSSIDI
MEDICINALI
Il rimborso ordinario è previsto solo per situazioni gravi, ossia, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di acquisti di farmaci riferiti esplicitamente alla propria patologia nei casi di ictus, forme neurologiche degenerative, neuropatiche, oncologiche e infermità fisiche permanenti accertate ed invalidanti e nei casi di intervento chirurgico per il doppio del periodo di prognosi stabilita al momento della dimissione ospedaliera.
Il massimale complessivo rimborsabile in via ordinaria da parte del Fondo è di 2.000 euro all’anno, con una franchigia annua di 50 euro, per iscritto, più eventuale integrazione o rimborso ASA, calcolato al momento del controllo per la liquidazione, per tutte le seguenti spese
Inoltre, rimborsabili attraverso l'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva le spese per:
Da tener presente
- Non inserire nella richiesta di rimborso il codice 03-PA MEDICINALI se non si rientra nelle categorie Medicinali per situazioni gravi, utilizzare i codici 49 PREPARAZIONI GALENICHE (SOLO ASA), 50 DISPOSITIVI MEDICI CON MARCATURA CE LIQUIDABILI IN ASA e 51 MEDICINALI E OMEOPATICI LIQUIDABILI SOLO IN ASA
- Per identificare i prodotti acquistati in farmacia bisogna ricordare che:
- medicinali veri e propri sulla confezione riportano un codice a barre e un codice alfanumerico: solo se quest’ultimo inizia con A0 si tratta di farmaco della farmacopea ufficiale italiana;
- i prodotti omeopatici sono identificabili perché riportano sulla confezione la dicitura “medicinale/rimedio/prodotto omeopatico”;
- i dispositivi venduti in farmacia possono essere medicali o non medicali. Solo nel primo caso sulla confezione riportano l’indicazione che trattasi di “dispositivo medico”.
- Per acquisti di prodotti farmaceutici all’estero si richiede una attestazione medica indicante il medicinale/prodotto acquisito e il documento di spesa rilasciato dal farmacista con nominativo del paziente, la natura dell’acquisto (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità (circolare AdE 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 6.1). Nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette informazioni, le stesse potranno essere indicate con apposita attestazione rilasciata dalla farmacia (simile alla fattura) o riportate a mano dal farmacista sullo stesso documento di pagamento. Il medicinale acquistato all’estero è rimborsabile solo se il prodotto e/o il principio attivo del farmaco acquistato è presente anche nella farmacopea ufficiale italiana dell’AIFA.
- Integratori, parafarmaci, prodotti per l’igiene, prodotti per celiaci, latte per neonati, farmaci veterinari non sono rimborsabili in alcuna forma.